REACH/RoHS


1. DEFINIZIONE

REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) è un regolamento europeo (1907/2006 del 18 dicembre 2006) che fornisce un quadro per la registrazione di alcune sostanze chimiche in Europa e che è entrato in vigore il 1° giugno 2007.

2. SPIEGAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il regolamento REACH richiede ai fornitori di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli in cui queste sono state identificate come sostanze molto preoccupanti (SVHC). Secondo l'articolo 33.1 del REACH, i fornitori di articoli devono comunicare le SVHC contenute negli articoli in una concentrazione superiore allo 0,1% del peso (w/w). I fornitori devono fornire le informazioni necessarie a loro disposizione per consentire un uso sicuro dell'articolo, compreso, come minimo, il nome della SVHC. Tutte le sostanze identificate come SVHC sono elencate nella cosiddetta Candidate List (disponibile sul sito web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA): www.echa.europa.eu/candidate-list-table),alla quale vengono generalmente aggiunte nuove sostanze due volte l'anno. Il fornitore deve informare i destinatari di un articolo che contiene una sostanza recentemente identificata come SVHC a più dello 0,1% (w/w) una volta che la sostanza è inclusa nella Candidate List.

3. SITUAZIONE GYS (08/07/21)

I nostri prodotti non contengono SVHC ad eccezione delle nostre barre d'argento e d'ottone, codici articolo 047235/047242/047815/047303 che contengono dall'1 al 4% di acido borico (N°CAS 10043-35-3).


1. DEFINIZIONE

RoHS (Restriction of hazardous substances in electrical and electronic equipments) è una direttiva europea (2002/95/CE) che mira a limitare l'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (EEE). Dalla sua adozione, la direttiva RoHS è stata rivista nel 2011 (2011/65/UE, RoHS 2) e nuovamente nel 2015 (2015/863/UE, RoHS 3), entrando in vigore il 22 luglio 2019.

2. SPIEGAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le imprese che immettono sul mercato europeo apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione di questa direttiva devono rispettare le restrizioni che essa impone e conformarsi ad essa, in particolare per quanto riguarda la marcatura CE e la costituzione di un dossier di conformità. Le sostanze limitate sono elencate nell'allegato II della direttiva ROHS. Per ogni sostanza è indicato il valore della concentrazione massima consentita, in peso, nei materiali omogenei. Per « materiale omogeneo » si intende :

  • Sia un materiale con una composizione perfettamente uniforme,

  • Sia un materiale costituito da una combinazione di materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi da azioni meccaniche, come lo svitamento, il taglio, la molatura e i processi abrasivi.


3. SITUAZIONE GYS

Tutti i nostri prodotti sono conformi alla normativa RoHS (2011/65/EU, 2015/863/EU).

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